Accesso civico “semplice” concernenti dati, documenti e informazioni soggette a pubblicazione obbligatoria

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Nell’ipotesi di mancata pubblicazione di un atto, documento o altra informazione che deve essere pubblicata ai sensi della normativa vigente, i cittadini possono esercitare il diritto di accesso civico ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il diritto viene esercitato attraverso la richiesta dei documenti non pubblicati.

L’Azienda, entro trenta giorni, deve procedere alla pubblicazione nel sito web del dato richiesto e, contestualmente, trasmetterlo al richiedente o in alternativa può comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione e indicare il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se invece il documento, l’informazione o il dato richiesti sono già pubblicati ai sensi della normativa vigente, l’azienda provvede a specificare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

La richiesta di accesso civico è riconosciuta a chiunque, è gratuita, non deve essere motivata, deve essere presentata al Responsabile dell’Accesso Civico che si pronuncia sulla stessa.

Il Responsabile dell’Accesso Civico è la dott.ssa Chiara Carrai

Il potere sostitutivo è esercitato dal Responsabile della Trasparenza Direttore Generale dott.ssa Mina Massei

Allegati:

modulo accesso civico semplice

Inserito il: 03/02/2023 - 10:58